Reddito di emergenza 2021, domanda al via
Pubblicato il 02 aprile 2021
Via libera alle domande di Reddito di emergenza per il 2021. L’istanza potrà essere trasmessa, dal 7 al 30 aprile 2021, esclusivamente online attraverso i seguenti canali:
- sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Istituti di patronato.
Con il Messaggio n. 1378 dell’1 aprile 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni relative alla presentazione della domanda.
Reddito di emergenza 2021, campo di applicazione
L’art. 12, co. 1 e 2, del D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Il beneficio è riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
L’art. 12 del D.L. n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:
- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio e in alternativa ad esso.
Reddito di emergenza 2021, i requisiti
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
- il richiedente il REM deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Reddito di emergenza 2021, la compatibilità
Il REM non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Reddito di emergenza 2021, prosecuzione della NASpI e DIS-COLL
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti appena illustrati, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la NASpI e la DIS-COLL e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.
Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:
- il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.