Si approssima la scadenza del termine perentorio per presentare all'INPS la domanda di Reddito di Emergenza relativamente alle nuove mensilità previste dal decreto Sostegni (articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41).
Le tre mensilità, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, possono essere richieste entro il prossimo 30 aprile (AGGIORNAMENTO: entro il prossimo 31 maggio) esclusivamente in via telematica. L'INPS, con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021 e con la circolare n. 61 del 14 aprile 2021 ha illustrato le novità 2021 e fornito le indicazioni procedurali per la richiesta.
N.B: Alle 3 quote del decreto Sostegni, il cd. decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha aggiunto ulteriori 4 quote per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, fissando al prossimo 31 luglio la deadline per le domande. |
Il Reddito di Emergenza 2021 è riconosciuto:
Nel caso 1, la domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, il cd. richiedente, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare
Nel caso 2, la domanda va presentata da chi ha percepito la NASpI o la DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
I soggetti summenzionati sono tenuti a presentare domanda all’INPS per le tre quote di Reddito di Emergenza entro il 31 maggio 2021:
In caso di Reddito di Emergenza 2021 ai nuclei familiari in difficoltà, il beneficio economico si calcola moltiplicando l'ammontare minimo pari a 400 euro mensili per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali.
In caso di riconoscimento del Rem agli ex percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL l’importo viene erogato sempre nella misura fissa di 400 euro mensili.
L'INPS comunica l’esito, positivo o negativo, mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.
Una volta accolta la domanda, il Rem è erogato per tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021) con bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), in base alla preferenza espressa nella domanda.
Se l’IBAN indicato in domanda non è corretto o le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem viene pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. Il lavoratore riceverà prima un SMS di notifica del pagamento e successivamente, da POSTEL, la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Se la domanda è presentata dal soggetto che ha beneficiato di NASpI o DIS-COLL, va indicato un IBAN intestato al richiedente.
Residenza in Italia |
Il richiedente il beneficio deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda |
Reddito familiare |
Valore, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza e incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone in caso di locazione. |
Patrimonio mobiliare familiare |
Valore 2020 inferiore a 10.000 euro, elevati di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro Soglia e massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza |
ISEE |
Valore inferiore a 15.000 euro |
Residenza in Italia |
Il beneficiario deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda |
ISEE |
Valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro |
Caso 1 |
Caso 2 |
Indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 |
Indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 |
Prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile |
Prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità |
Redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo familiare |
Contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa |
Reddito o Pensione di cittadinanza |
Reddito o pensione di cittadinanza |
Quote di REm caso 2 |
Quote di REm caso 1 |
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