Reddito di emergenza 2021: come chiederlo e a chi spetta

Pubblicato il 21 aprile 2021

Si approssima la scadenza del termine perentorio per presentare all'INPS la domanda di Reddito di Emergenza relativamente alle nuove mensilità previste dal decreto Sostegni (articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41).

Le tre mensilità, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, possono essere richieste entro il prossimo 30 aprile (AGGIORNAMENTO: entro il prossimo 31 maggio) esclusivamente in via telematica. L'INPS, con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021 e con la circolare n. 61 del 14 aprile 2021 ha illustrato le novità 2021 e fornito le indicazioni procedurali per la richiesta.

N.B: Alle 3 quote del decreto Sostegni, il cd. decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha aggiunto ulteriori 4 quote per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, fissando al prossimo 31 luglio la deadline per le domande.

Reddito di Emergenza 2021: a chi e quando spetta

Il Reddito di Emergenza 2021 è riconosciuto:

  1. ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti residenza, economici, patrimoniali e reddituali e di compatibilità previsti (comma 1)
  2. agli ex percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, in possesso di determinati residenza, economici, patrimoniali e reddituali e di compatibilità (comma 2).

Nel caso 1, la domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, il cd. richiedente, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare

Nel caso 2, la domanda va presentata da chi ha percepito la NASpI o la DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Quando e come presentare la domanda

I soggetti summenzionati sono tenuti a presentare domanda all’INPS per le tre quote di Reddito di Emergenza entro il 31 maggio 2021:

Importo del Reddito di Emergenza 2021

In caso di Reddito di Emergenza 2021 ai nuclei familiari in difficoltà, il beneficio economico si calcola moltiplicando l'ammontare minimo pari a 400 euro mensili per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali.

In caso di riconoscimento del Rem agli ex percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL  l’importo viene erogato sempre nella misura fissa di 400 euro mensili.

Come viene erogato dall'INPS

L'INPS comunica l’esito, positivo o negativo, mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.

Una volta accolta la domanda, il Rem è erogato per tre mensilità  (marzo, aprile e maggio 2021) con bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), in base alla preferenza espressa nella domanda.

Se l’IBAN indicato in domanda non è corretto o le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem viene pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. Il lavoratore riceverà prima un SMS di notifica del pagamento e successivamente, da POSTEL, la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Se la domanda è presentata dal soggetto che ha beneficiato di NASpI o DIS-COLL, va indicato un IBAN intestato al richiedente.

Requisiti da possedere per il Reddito di emergenza 2021

Caso 1- Reddito di emergenza ai nuclei familiari

Residenza in Italia

Il richiedente il beneficio deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda

Reddito familiare

Valore, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza e incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone in caso di locazione.

Patrimonio mobiliare familiare  

Valore 2020 inferiore a 10.000 euro, elevati di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro

Soglia e massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza

ISEE

Valore inferiore a 15.000 euro

Caso 2 - Reddito di emergenza per gli ex percettori di NASpI e DIS-COLL

Residenza in Italia

Il beneficiario deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda

ISEE

Valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro

Cause di incompatibilità

Caso 1

Caso 2

Indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021

Indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021

Prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile

Prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità

Redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo familiare

Contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Reddito o Pensione di cittadinanza

Reddito o pensione di cittadinanza

Quote di REm caso 2

Quote di REm caso 1
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