Il Reddito di Cittadinanza viene riconosciuto qualora il nucleo familiare si trovi in determinate condizioni, previste dall'art. 2, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Come illustrato nel messaggio INPS 8 ottobre 2020, n. 3627, la domanda può essere rinnovata, previa sospensione dell'erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Per i nuclei familiari che, alla data del 20 settembre, hanno fruito del RdC per un periodo di 18 mesi continuativo (da aprile 2019) la domanda è posta in stato di "Termine" e potrà essere presentata nuovamente a partire dal mese di ottobre. In caso di rinnovo, la prima offerta utile di lavoro dovrà essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio.
Qualora la composizione del nucleo familiare subisca delle variazioni, che non dipendano da una nascita o da un decesso all'interno del nucleo, la prestazione decade e dovrà essere presentata una nuova domanda. In questo caso il periodo goduto precedentemente alla variazione si cumula con il periodo successivo alla presentazione della nuova domanda.
Nel caso in cui l'interruzione della prestazione sia dovuta a un aumento del reddito del nucleo familiare derivato da una modificata condizione occupazionale e la nuova istanza venga presentata dopo un periodo di 12 mesi dalla mutata condizione occupazionale, la presentazione della stessa ha valore di nuova domanda e potrà essere erogata per 18 mensilità.
Nell'ipotesi di decadimento della prestazione a causa di provvedimenti di revoca e/o sanzioni è possibile presentare una nuova domanda decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca, ridotti a 6 mesi se nel nucleo familiare siano presenti componenti minorenni o con disabilità.
Con riferimento, invece, all'ipotesi in cui la prestazione si interrompa per rinuncia da parte del beneficiario o per tutte quelle situazioni comunicate con il modello "Rdc-com esteso" prima del godimento dei 18 mesi, i periodi goduti verranno tenuti in considerazione per 5 anni. Decorso tale termine, una nuova richiesta del RdC avrà valore di nuova domanda, con erogazione del beneficio per un massimo di 18 mensilità.
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