Reddito di Cittadinanza (RdC), reclusione per chi attesta il falso

Pubblicato il 26 luglio 2019

Reddito di Cittadinanza (RdC) sotto la lente dell’INL. Al fine di svolgere con maggior cura le attività di controllo collegate all’erogazione del Reddito di Cittadinanza, e quindi punire chi percepisce o mantiene indebitamente il sussidio economico, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha pieno accesso alle banche dati dell’INPS. Questi ultimi devono dare riscontro all’Istituto Previdenziale di tutti i dati utili all’individuazione dei soggetti che ricevono il RdC in difformità rispetto a quanto previsto dalla legge.

Con la circolare n. 8 del 25 luglio 2019, l’INL contempla due fattispecie penali, contenute nell’art. 7 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, che possono concretizzarsi sia in fase di presentazione della domanda di fruizione del beneficio economico sia dopo la concessione del stesso.

Reddito di Cittadinanza (RdC), sanzioni per dichiarazioni false

Il co. 1 del predetto art. 7 stabilisce che, chiunque al fine di ottenere indebitamente il RdC, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Questa prima ipotesi di reato si configura in fase amministrativa. L’art. 2 del decreto legge stabilisce che il sussidio economico è riconosciuto esclusivamente in presenza di determinati requisiti, posseduti cumulativamente da tutti i componenti del nucleo del quale fa parte il richiedente. Quindi, rilevano a tal fine tutte le condotte volte a precostituire sotto il profilo documentale e fattuale le condizioni per l’ottenimento del RdC, sia per il richiedente, che rende materialmente la domanda, sia nei riguardi di tutti i componenti del nucleo.

Reddito di Cittadinanza (RdC), sanzioni per chi non comunica variazioni reddituali

La seconda fattispecie, contenuta nel successivo co. 2 del citato articolo, prevede la reclusione da uno a tre anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione di RdC.

Quest’ultima ipotesi di reato, avente natura commissiva, si configura esclusivamente dopo che il soggetto ha ottenuto il beneficio. Sul punto, l’INL tiene a precisare che non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del RdC quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio.

Reddito di Cittadinanza (RdC), comunicazioni dell’irregolarità

Per agevolare il lavoro degli ispettori, l’INPS ha istituito una piattaforma telematica che consente di:

Il personale ispettivo che, dopo aver consultato questi dati, abbia riscontrato falsità nelle dichiarazioni o nelle informazioni rese, oppure l’omissione delle informazioni dovute, dovrà trasmettere entro 10 giorni dall’accertamento all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica.

Contemporaneamente andrà data comunicazione formale alla sede dell’INPS territorialmente competente, in cui il lavoratore ha la residenza, contenente l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del lavoratore quale percettore di RdC o appartenente a un nucleo familiare percettore di RdC, affinché l’Istituto provveda tempestivamente a revocare il beneficio. Un invio, quest’ultimo, che gli ispettori dovranno effettuare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo.

 

 

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