Il 4 novembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258, il Decreto (Lavoro) 2 settembre 2019 che prevede l’istituzione del sistema informativo del Reddito di Cittadinanza (RdC). Il compito del sistema informativo è di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; in particolare, di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale da parte rispettivamente dei servizi per il lavoro e dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni.
Nell'ambito del suddetto sistema operano le seguenti due piattaforme:
Dunque, le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali.
La prima delle due piattaforme si compone di tutti gli strumenti necessari per l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei Centri per l'impiego. In particolare, la piattaforma digitale si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, e si compone di due sezioni:
Il primo dei due sistemi, a sua volta, interessa due principali gruppi di flussi informativi:
La piattaforma del RdC per il Patto per l'inclusione sociale si compone di tre sezioni:
Nella prima sezione sono messe a disposizione dei comuni le informazioni per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:
Nella seconda sezione, invece, i comuni raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvati con Decreto del MLPS in data 23 luglio 2019.
Infine, nella terza sezione sono contenute le informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme e con le caratteristiche definite con Decreto del MLPS, da adottare ai sensi dell'art. 4, co. 15, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni riguardanti le attività di controllo sui requisiti dichiarati, le quali sono conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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