Reddito di Cittadinanza, nessuno stop alle domande

Pubblicato il 06 aprile 2019

Arriva la rettifica al testo del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, in merito all’elevazione della scala di equivalenza se nel nucleo familiare ci sono persone con disabilità grave o non autosufficienti. A causa di un errore di trascrizione degli Uffici parlamentari sull'emendamento approvato in Commissione, in sede di conversione in legge del provvedimento è stato completamente eliminato il riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare, facendo rilevare, ai fini del calcolo, esclusivamente il capofamiglia. Di conseguenza, i soggetti maggiorenni erano di fatto considerati irrilevanti per il calcolo e la valutazione dei requisiti reddituali e patrimoniali.

L’errore ha comportato l’obbligo di intervenire sul testo mediante un “avviso di rettifica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2019, annunciato il giorno stesso con un comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La rettifica, avvisa il Ministero del Lavoro, non comporta lo stop delle domande e non c'è alcun problema su quelle già presentate. Difatti, la scala di equivalenza non è un elemento della domanda, ma è solo descritta, peraltro correttamente, a fini informativi.

Reddito di Cittadinanza, parametro della scala di equivalenza

La svista che ha obbligato il legislatore a correggere il testo, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, riguarda il parametro della scala di equivalenza. Si tratta di un misuratore che permette di capire se un soggetto abbia i requisiti reddituali per richiedere il sostegno economico. In altri termini, moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per il valore massimo previsto per il patrimonio mobiliare (6.000 euro) e per il valore massimo previsto per l’ISEE (pari a 9.360 euro), consente di ottenere il valore massimo superato il quale il nucleo familiare perde il diritto al Reddito di Cittadinanza.

In particolare, il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definito ai fini dell'ISEE.

Reddito di Cittadinanza, l’avviso di rettifica

In sede di conversione in legge del c.d. “Decretone”, è stato completamente omesso il riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare. Errore che, se non fosse stato corretto con immediatezza, avrebbe considerato, ai fini del calcolo, soltanto il capofamiglia, quando in realtà anche i redditi provenienti da soggetti maggiorenni devono essere considerati ai fini del calcolo e della valutazione dei requisiti reddituali e patrimoniali.

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