Reddito di Cittadinanza, definite le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività

Pubblicato il 09 gennaio 2020

Definite le forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC) cui devono dedicarsi i percettori di Reddito di Cittadinanza. Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020 il Decreto (MLPS) del 22 ottobre 2019, che individua anche i casi di esclusione dall’obbligo e il numero minimo di ore che il beneficiario del sussidio è tenuto a garantire ai comuni, compatibilmente con l’attività di lavoro eventualmente svolta.

Progetti utili alla collettività (PUC), cosa sono?

Ai sensi dell'art. 4, co. 15 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire, nell'ambito del “Patto per il lavoro” e del “Patto per l'inclusione sociale”, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.

La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal RdC.

Progetti utili alla collettività (PUC), quanto durano?

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti.

La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.

Progetti utili alla collettività (PUC), tutela assicurativa garantita

Si segnala, infine, che i percettori di RdC impegnati in PUC sono tutelati dal punto di vista assicurativo, poiché si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, co. 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al Dpr. n. 1124/1965.

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