I Comuni che utilizzano i beneficiari di Reddito di Cittadinanza nei Progetti Utili alla Collettività (cd. “PUC”), sono tenuti ad assicurare gli stessi presso l’INAIL pagando un premio di 90 centesimi di euro su base giornaliera. Importo, questo, che deve essere rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo stimato dall’Istat.
L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i predetti soggetti è stato previsto dal D.M. n. 5 del 14 gennaio 2020. Nel documento si legge che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la Determina INAIL n. 3 del 3 gennaio 2020, introducendo per l’appunto l’importo del premio speciale unitario di cui all’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965.
Ai sensi dell'art. 4, co. 15 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire, nell'ambito del “Patto per il lavoro” e del “Patto per l'inclusione sociale”, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.
La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal RdC.
I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti.
La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.
La tutela assicurativa riguarda i soggetti tenuti a partecipare ai PUC sia attraverso il “Patto per il lavoro” che il “Patto per l'inclusione sociale” e sarà gestita online con la piattaforma GePI, attraverso la quale il Comune potrà comunicare i dati del beneficiario e interloquire con il Ministero del Lavoro e l’INAIL.
Trimestralmente, entro il trentesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, l’Amministrazione dovrà poi comunicare il numero di giornate di effettiva attività prestate dai soggetti inseriti nel PUC, sulla base del quale l'INAIL calcolerà il premio trimestrale ed eventuali conguagli. Successivamente, l’Istituto assicurativo è tenuto a inviare anche richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro che, a sua volta, provvederà alla restituzione della somma erogata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".