Reddito di cittadinanza, cosa accade nel regime transitorio?

Pubblicato il 01 agosto 2023

Intervenendo su una questione di grande attualità, arrivano dall’Inps i chiarimenti necessari per la gestione del regime transitorio del Reddito di cittadinanza, la cui fruizione è destinata a concludersi al 31 dicembre 2023 per i soggetti per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il 31 ottobre 2023.

L'argomento è stato oggetto del nostro articolo "Stop al Reddito di cittadinanza. Arriva il supporto formazione e lavoro. Cosa cambia?".

Vediamo ora invece quanto illustrato dall’Istituto nel messaggio n. 2835 del 31 luglio 2023.

Quadro normativo

Dopo circa quattro anni e mezzo dunque il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, sparirà entro la fine dell’anno in corso.

Il D.L n. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, ha infatti introdotto le due nuove misure sostitutive - l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro – che differiscono notevolmente dall’impianto normativo del RDC.

Regime transitorio

Il D.L. n. 48/2023 ha altresì definito il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza confermandone il riconoscimento nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, per i soggetti che, non attivabili al lavoro, siano presi in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023.

Ne deriva che, trascorso inutilmente il termine delle sette mensilità di fruizione senza che sia stata comunicata entro il 31 ottobre 2023 la presa in carico da parte dei servizi sociali attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la prestazione verrà sospesa e potrà essere riattivata solo in esito all’avvenuta comunicazione, con liquidazione delle mensilità non erogate.

Le attività Inps

L’Inps ha perciò ha provveduto negli ultimi giorni del mese di luglio a dare notizia del completamento della fruizione delle sette mensilità ad un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza attraverso un SMS che, precisa l’Istituto, informava della sospensione e non della cessazione del beneficio, in attesa appunto dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.
Anche il Ministero del lavoro, in sinergia con l'Istituto, ha provveduto a fornire sul proprio sito internet un quadro riassuntivo utile ad orientare l'utenza in questa delicata fase di passaggio all'indirizzo www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/nuove-misure-inclusione-e-accesso-lavoro-online-le-informazioni.

Ambito di applicazione

La previsione normativa in oggetto, ribadisce l’Inps, non riguarda tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma solo i nuclei familiari non attivabili al lavoro per i quali, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali.

Sono esclusi quindi i nuclei familiari i cui componenti siano stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non sia risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali invece, l’erogazione del Reddito di cittadinanza prosegue come detto senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

NOTA BENE: la presa in carico da parte dei servizi sociali riguarda solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e sia per questo difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa.

Supporto per la formazione e il lavoro

A tali soggetti, come anche ai nuclei al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Per chi invece non rientra in tali fattispecie, dal 1° settembre 2023 è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro, con lo scopo di individuare un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro e che prevede anche un beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, quale accompagnamento durante tale percorso.

Per accedere al beneficio occorre:

NOTA BENE: coloro che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione possono proseguire nel proprio percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro.

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