Reddito di cittadinanza, ancora pochi giorni per le domande

Pubblicato il 27 novembre 2023

Nuovi chiarimenti in arrivo dall'Inps, con il messaggio n. 4179 del 24 novembre 2023, in tema di reddito di cittadinanza, il beneficio economico abolito dal 1° gennaio 2024 ad opera della legge di Bilancio 2023.

La fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, per coloro che hanno la misura in essere, anche se non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili arretrati (si veda il messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023).

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Presentazione delle domande

Tenuto conto, quindi, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, l'Istituto comunica che non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre il 30 novembre 2023 mentre, in presenza di domande presentate tramite di intermediari, verrà consentita la trasmissione delle stesse fino al 20 dicembre 2023 a condizione che siano state presentate dagli utenti presso gli intermediari entro il 30 novembre 2023.

Sempre il 30 novembre è il termine ultimo per comunicare, da parte dei servizi sociali, l’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

I nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza averne i requisiti potranno ricevere il pagamento della rata di novembre se, nel frattempo, risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre verrà corrisposta il giorno 27 dicembre.

Se, al contratio, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

NOTA BENE: Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre saranno corrisposti gli eventuali arretrati, unitamente all'importo del mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della
presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

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