Se le entrate personali della moglie non sono sufficienti a farle mantenere un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio, le stesse devono essere integrate con l’assegno di mantenimento a carico del marito, in sede di separazione. Se difatti il criterio del tenore di vita non risulta più applicabile – secondo il filone giurisprudenziale da ultimo affermatosi – in materia di divorzio, esso rimane tuttavia ben saldo in fase di separazione tra i coniugi.
E’ quanto si evince dall’ordinanza n. 21082 dell’11 settembre 2017, con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un uomo avverso la pronuncia che aveva aumentato l’importo del già cospicuo assegno in favore della moglie separata, nonostante la stessa godesse di redditi propri.
Ciò che la Corte territoriale – correttamente, secondo gli Ermellini - ha valutato ai fini della quantificazione dell’assegno, è la condizione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti, che evidenzia un significativo squilibrio tra le stesse (essendo il marito particolarmente benestante). Sicché i redditi propri della moglie non risultano in grado di farle mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il coniugio. Da qui la conferma dell’assegno a carico del marito, nell'importo aumentato dai Giudici d'appello.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".