Recupero esonero contributivo

Pubblicato il 31 marzo 2016

Con la pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016 è stato chiarito che i datori di lavoro che abbiano già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 178-181, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Si precisa che il tetto mensile, per il nuovo incentivo, è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la soglia mensile può essere comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto limite pari a euro 3.250,00 su base annua.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazioni integrative Fondo TLC: domanda e procedura di accesso

08/04/2025

Premi INAIL: primo accesso ispettivo non interrompe la prescrizione

08/04/2025

Sanzioni per ritenute previdenziali non versate: il termine INPS è di 90 giorni

08/04/2025

Bonus barriere architettoniche 75%: doppio massimale per edifici con accesso comune

08/04/2025

Bonus ai dirigenti e plusvalenze esenti: quale deduzione

08/04/2025

Comunità Energetiche Rinnovabili: domande al GSE prorogate a novembre 2025

08/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy