Reclamo e Mediazione tributaria, dal 1° gennaio le nuove regole

Pubblicato il 08 gennaio 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017, fornisce istruzioni operative ed alcuni importanti chiarimenti in merito alle novità sul reclamo e la mediazione tributaria, a seguito delle modifiche che sono state apportate in materia dall’articolo 10 del Dl n. 50/2017.

Si rammenta brevemente che il comma 1 del citato articolo ha elevato da “ventimila euro” a “cinquantamila euro” la soglia di valore delle controversie interessate dal reclamo/mediazione, con entrata in vigore della modifica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Sempre dalla stessa data scattano anche le altre novità relative alla responsabilità dei concessionari e all'esclusione dei tributi comunitari.

Mediazione tributaria estesa

Lo scopo della modifica normativa, che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione tributaria alle controversie fino a 50 mila euro, è quello di estendere l’applicazione della disciplina per disincentivare il più possibile il contenzioso tributario.

A tal fine, la soglia di valore delle controversie a cui si può applicare la mediazione tributaria viene notevolmente innalzata rispetto al limite precedente dei 20mila euro e – secondo le delucidazioni agenziali - ai fini della precisa delimitazione di questa nuova soglia risulta essenziale la corretta determinazione del valore della controversia, sulla base dei consueti criteri normativi e di prassi, già ampiamente descritti con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012.

Pertanto, il valore della lite a cui si applica la nuova soglia va individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/92, secondo il quale “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Nella circolare n. 30/E/2017, l’Agenzia, al riguardo specifica che:

Il documento di prassi specifica ulteriormente che il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso. L’istituto non trova, invece, applicazione qualora tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso.

Entrata in vigore

L’Amministrazione finanziaria, in merito all’entrata in vigore delle modifiche normative, specifica che il reclamo/mediazione ha efficacia anche per le controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;

b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Limitazione di responsabilità dell’agente della riscossione

Il comma 3 dell’articolo 10 della Manovra correttiva 2017 ha modificato anche l’articolo 39, comma 10, del Dl n. 98/2011, includendo anche i rappresentanti dell’agente della riscossione nel novero dei soggetti che, nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto, rispondono, sotto il profilo della responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di dolo.

La modifica normativa è stata apportata per evitare una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'agente della riscossione.

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