Anche l'attività svolta dagli uffici delle Dogane risulta direttamente interessata dalle modifiche normative che sono state apportate dal decreto attuativo della Delega fiscale (Dlgs n. 156/2015) alla disciplina degli interpelli.
L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 21/D del 24 dicembre 2015, ha analizzato i tratti salienti della revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, soffermandosi, nello specifico, sugli aspetti che più direttamente riguardano le fasi amministrative e del contenzioso, che interessano anche il ruolo degli uffici doganali e che hanno, quindi, rilevanza nel rapporto tributario doganale.
L'Agenzia, esaminando le novità apportate alla materia degli interpelli, che ora vede contemplate quattro fattispecie - all’istituto dell’interpello ordinario si aggiungono ora quelli probatorio, antiabuso e disapplicativo – specifica che essi trovano limitata applicazione ai tributi gestiti dalle Dogane.
La circolare 21/D conferma come il Codice doganale comunitario ed il relativo Regolamento di attuazione contengono una specifica disciplina, per quanto concerne le risorse proprie tradizionali e tutti gli istituti previsti da tali fonti, in merito alla possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni in materia di origine.
Ma, l’interpello interno differisce in maniera anche sostanziale rispetto a quello comunitario.
Pertanto, il diritto d’interpello, così come regolato dalla legislazione nazionale, può essere avanzato solo per conoscere l’indirizzo interpretativo dell’ufficio in relazione a condotte e regolamenti di natura comunitaria e riferiti agli istituti doganali che non hanno riflessi sulle risorse proprie.
Il nuovo articolo 17 bis del Dlgs 546/1992, così come riscritto dal decreto attuativo della delega fiscale, estende gli istituti del reclamo e della mediazione anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane.
Limitatamente alle controversie di valore non superiore a ventimila euro:
- il ricorso produce anche gli effetti del reclamo,
- il ricorso diventa procedibile solo decorso il tempo utile dei 90 giorni volto a esperire la procedura amministrativa di composizione della lite,
- la trattazione del reclamo e della proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa deve avvenire da parte di una struttura autonoma e diversa rispetto a quella che ha istruito l'atto impugnato.
Le disposizioni in materia di reclamo e mediazione trovano applicazione ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016 e non anche a quelli notificati prima della stessa data, per i quali, al 1° gennaio 2016, penderebbe ancora il termine di 90 giorni per l’espletamento della procedura amministrativa del reclamo e dell’eventuale mediazione.
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