Recidiva per chi circola senza assicurazione, sanzioni aumentate

Pubblicato il 27 dicembre 2018

Il ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha diffuso una circolare, n. 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24 dicembre 2018, dove vengono illustrate le novità in tema di circolazione stradale, introdotte a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 119/2018, cosiddetto “DL fiscale”.

Si tratta, in particolare, delle modifiche che hanno investito gli articoli 193 e 126-bis del Codice della strada.

Con riferimento all'articolo 193, nello specifico, è stato inserito il comma 2-bis che prevede l'ipotesi di recidiva per i soggetti che siano incorsi, per più di una volta in due anni, nella violazione prevista dal comma 2, ovvero che siano stati colti a circolare senza copertura assicurativa.

Nella circolare, viene precisato che la recidiva opera anche se per una delle due violazioni il trasgressore si sia avvalso della riduzione della sanzione e anche se il veicolo sia stato confiscato.

Così, in caso di recidiva, si ha il raddoppio della multa prevista per l'ipotesi base, la sospensione della patente da uno a due mesi ed il fermo amministrativo del mezzo per 45 giorni.

Solo per violazioni commesse dopo la novella

Viene, inoltre, chiarito che la recidiva, secondo i principi generali, opera solo per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della novella, ed ossia entrambe le violazioni, prima e seconda, devono essere state commesse dopo questa data.

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