La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. copre, nei limiti del c.d. interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i principi di cui agli artt. 1123 e 2056 c.c.
Essa si estende dunque al danno per il pregiudizio economico derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere dette trattative quando erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.
E’ quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 4718 del 10 marzo 2016, accogliendo la doglianza del venditore (volta ad ottenere il lucro cessante) in una fattispecie in cui l’interessato all'acquisto di un immobile si era ritirato pochi giorni prima del rogito notarile, dunque, a trattative giunte a conclusione.
A parere della Cassazione, la Corte distrettuale avrebbe errato nell'escludere, nel caso de quo, che il risarcimento del danno fosse da commisurarsi a canoni che sarebbero maturati (in favore del venditore) per effetto della stipula della locazione, sulla scorta del solo rilievo – dunque smentito - per cui il risarcimento dovuto ex art. 1337 c.c. non poteva ricomprendere il lucro cessante derivante dalla mancata stipula di un contratto (locazione) diverso da quello di compravendita, per cui era intercorsa la trattativa.
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