La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 dicembre 2018, n. 31159, ha affermato che, in caso di patto di prova ed espletamento di mansioni diverse, una volta accertata l'illegittimità del recesso, non si applicano le tutele previste contro i licenziamenti illegittimi, ma si ha eventualmente diritto alla prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato ovvero il risarcimento del danno.
Tale sentenza si basa sulla considerazione che la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova, anche nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni diverse rispetto a quelle specificate nel patto di prova, non comporta che il rapporto di lavoro debba essere considerato come stabilmente costituito.
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