Tardano ad arrivare chiarimenti per la corretta indicazione in Unico 2006 del disallienamento valutario nel quadro RV. A norma dell’articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi si conteggia fiscalmente la valutazione, al cambio di fine anno, di attività e passività per le quali il rischio di cambio è coperto, se i contratti di copertura sono valutati in modo coerente in ragione del medesimo cambio. La disposizione, però, mal si coordina con le regole contabili delle operazioni come disegnate dal documento Oic n. 26:
- se la copertura è specifica, crediti e debiti sottostanti non vengono adeguati al cambio di fine anno, ma a quello pronto alla data di stipula della copertura. Non si iscrivono componenti reddituali da valutazione del contratto al cambio del 31 dicembre, rilevandosi al contrario l’importo del premio o dello sconto contrattuale, per competenza temporale;
- se, altrimenti, la copertura riguarda un importo netto di valuta, non correlato ad attività o passività specifiche, i debiti ed i crediti, tutti, vanno adeguati e l’importo derivante dalla valutazione del contratto al cambio di fine anno va iscritto a compensazione.
Ma nel secondo caso non si può correlare la copertura con le singole poste in valuta stabilendo, di conseguenza, quali oscillazioni cambi scaturiscano da crediti o debiti coperti. Non resta che applicare l’irrilevanza fiscale al totale degli adeguamenti valutari di crediti e debiti, agendo come se non fossero coperti e neutralizzando in Unico anche quanto iscritto a conto economico per la valutazione del contratto. In tale ipotesi la norma sulla copertura finisce per non applicarsi in nessun caso e le oscillazioni cambi da conversione saranno soggette al doppio binario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".