Il pericolo derivante dalle reiterate condotte penali tributarie è, in astratto, un’indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo in deroga al termine dilatorio di 60 giorni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia di nullità di un avviso di accertamento notificato ad un contribuente, in quanto emesso senza il rispetto del termine di 60 giorni, di cui all'art. 12 comma 7 Legge 212/2000. E ciò – secondo la Commissione tributaria – pur non sussistendo le ragioni d’urgenza che avrebbero potuto giustificare detta deroga.
Ma a parere della Cassazione, la Ctr non ha nella specie ponderato il valore della pericolosità penale delle condotte ascritte al contribuente, limitandosi ad escluderne ogni valenza in quanto di pertinenza esclusiva del giudice penale.
Ed invero – concludono gli ermellini con ordinanza n. 15527 del 27 luglio 2016 – l’urgenza dell’atto impositivo ben può profilarsi allo scopo di frenare una condotta che appare di patente e grave violazione continuata degli obblighi fiscali.
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