Reato occultamento Prova dalla contabilità

Pubblicato il 10 maggio 2016

Un imprenditore può essere accusato del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili anche quando si rinvengono presso il fornitore fatture, che il cliente finale non è in grado di esibire e di cui non vi è traccia in azienda.

Da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società erano state rinvenute fatture per cessioni di merci, che dal controllo incrociato a carico delle due società acquirenti dei prodotti della prima non si erano potute riscontrare.

Dagli accertamenti presso le due società acquirenti emergeva, infatti, esito negativo sia in ordine alla esibizione della documentazione fiscale, sia perchè le società erano prive di struttura e non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione a fronte, invece, del suo rinvenimento presso la società emittente è stato interpretato dalla Corte di Cassazione come elemento di prova dell'effettivo occultamento o della distruzione dei documenti contabili.

Così la Suprema Corte, terza Sezione penale, con la sentenza n. 19106 depositata il 9 maggio 2016, ritiene che può essere considerato sussistente il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili nei confronti dei rappresentanti legali delle due società che avevano acquistato i beni, se è, in qualche modo, provata l'esistenza di tale documentazione.

Reato provato con le fatture del fornitore

Nelle motivazioni della sentenza si legge che le fatture attive rinvenute presso il fornitore sono una prova effettiva di un reddito in capo alla società emittente e allo, stesso tempo, anche prova per una ricostruzione dei redditi del destinatario delle fatture, in quanto rappresentative di costi sostenuti. Da qui, è evidente il fine di evasione che integra sia l’elemento oggettivo del reato, sia il dolo specifico rappresentato dallo scopo di evadere le imposte o di consentire l’evasione a terzi.

Per i giudici di legittimità non vi è dubbio, quindi, che il comportamento dei due acquirenti integri la fattispecie del reato di occultamento dal momento che la condotta dello stesso richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, non essendo sufficiente una mera condotta omissiva (articolo 10, Dlgs 74/2000). I due rappresentanti legali sono così stati condannati sia in primo, sia in secondo grado.

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