Reato di produzione di materiale pedopornografico: quando scatta?

Pubblicato il 17 novembre 2018

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione sono da ultimo intervenute a precisare i confini della fattispecie del reato di produzione di materiale pedopornografico.

Lo hanno fatto nel testo della corposa sentenza n. 51815 depositata il 15 novembre 2018, dove hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600-ter, primo comma n. 1) del Codice penale - che, espressamente, punisce chi, utilizzando minori, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico – non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.

Sezioni Unite: reato a prescindere dal pericolo di diffusione

Il principio è stato espressamente affermato alla luce delle nuove formulazioni della disposizione in esame, introdotte dalla Legge n. 38/2006 e costituisce il superamento del precedente e diverso orientamento di legittimità dominante.

Ne discende che per la configurazione del reato di produzione di materiale pedopornografico si prescinde dal pericolo che i video o le immagini vengano poi diffusi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy