Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione sono da ultimo intervenute a precisare i confini della fattispecie del reato di produzione di materiale pedopornografico.
Lo hanno fatto nel testo della corposa sentenza n. 51815 depositata il 15 novembre 2018, dove hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600-ter, primo comma n. 1) del Codice penale - che, espressamente, punisce chi, utilizzando minori, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico – non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.
Il principio è stato espressamente affermato alla luce delle nuove formulazioni della disposizione in esame, introdotte dalla Legge n. 38/2006 e costituisce il superamento del precedente e diverso orientamento di legittimità dominante.
Ne discende che per la configurazione del reato di produzione di materiale pedopornografico si prescinde dal pericolo che i video o le immagini vengano poi diffusi.
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