Reato di indebita compensazione: scatta con l’ultimo F24

Pubblicato il 12 dicembre 2022

Il momento consumativo del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 coincide con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato.

E' privo di rilievo, in tale cotesto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato e il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale: tali operazioni, successive alla presentazione del modello F24, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra amministrazione e contribuente e sono prive di alcun effetto costitutivo o modificativo.

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 46548 del 9 dicembre 2022, pronunciata a conferma della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Gip nei confronti di un soggetto, indagato per reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di reimpiego di denaro, nonché per il delitto di indebita compensazione di debiti con l'Erario mediante l'utilizzo di crediti inesistenti.

Con particolare riferimento a tale ultimo reato, il Tribunale del riesame aveva sottolineato come, nella specie, non fosse ravvisabile, in capo all'indagato, alcuna buona fede bensì la piena volontà e rappresentazione di commettere frodi ai danni dell'Erario mediante la monetizzazione e cessione di falsi crediti d'imposta.

Da qui il richiamo al consolidato orientamento sopra ricordato in ordine al momento di perfezionamento del reato.

Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare idonea a soddisfarle - ha rilevato la Cassazione - erano stati correttamente valorizzati, dal Tribunale, la notevole gravità e l'insistita reiterazione dei fatti accertati, oltre alle particolari capacità professionali dell'indagato.

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