La Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha respinto il ricorso promosso dal rappresentante legale di una Srl, avverso il provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro e beni della società rappresentata che, in caso di incapienza e per la parte mancante, lo coinvolgeva insieme agli altri coindagati.
L’accusa era di aver utilizzato un falso credito di imposta, generato e riferito ad investimenti in aree svantaggiate, credito che era stato inserito nei modelli di pagamento F24 utilizzati e portato indebitamente in compensazione.
Tale operazione aveva consentito, secondo la prospettazione accusatoria, il pagamento di debiti erariali, previdenziali ed assistenziali.
Gli Ermellini, con sentenza n. 23027 del 29 luglio 2020, hanno respinto, ritenendoli inammissibili, tutti i motivi di doglianza sollevati dall'indagato, confermando, ciò posto, il provvedimento di sequestro.
Questo, dopo aver ritenuto sussistente la prova della compilazione e presentazione del modello F24, rispetto alla quale l’apparentemente contraria risultanza documentale, costituita dal cassetto fiscale, non poteva costituire – come ex adverso sostenuto - elemento di per sé idoneo a provare l'insussistenza del fumus del reato.
La Suprema corte ha ribadito, in proposito, quanto già affermato in tema di indebita compensazione, delitto che si consuma – si legge nella decisione - al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato.
Difatti – ha evidenziato la Cassazione – è con l'utilizzo del modello indicato che si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.
In tale contesto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del cassetto fiscale non rilevano, “in quanto tali operazioni sono successive alla presentazione del modello, unico fatto direttamente incidente sulla consistenza del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, e sono relative soltanto alla sua ricognizione, senza alcun effetto costitutivo o modificativo”.
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