Reato di indebita compensazione: la prova con F24

Pubblicato il 06 novembre 2019

La Corte di cassazione, con una sentenza depositata ieri, ha fornito utili indicazioni in ordine al reato di indebita compensazione e relativa configurazione.

Indebita compensazione, quando si consuma?

Il delitto di cui all’articolo 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.

E’ infatti attraverso l’utilizzo di questo modello che si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

La condotta di specie si caratterizza proprio per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Non è di per sé sufficiente, quindi, per dirsi integrato il reato, che vi sia stato un mancato versamento, occorrendo che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all’Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l’elemento di discrimine tra il reato in oggetto e una fattispecie di semplice omesso versamento.

Indebita compensazione: solo i modelli F24 provano il reato

Sulla base di questi assunti, la Suprema corte, con sentenza n. 44737 del 5 novembre 2019, ha accolto il ricorso presentato da un imputato, condannato, nel merito, per il reato di indebita compensazione, commesso quale amministratore di una Srl.

L’uomo aveva impugnato la decisione della Corte d’appello lamentando, tra gli altri motivi, il travisamento degli elementi documentali considerati per affermare la sua penale responsabilità.

In particolare, aveva eccepito la mancata acquisizione dei modelli F24 e la conseguente mancanza degli atti da cui ricavare la prova dell’indebita compensazione contestata, ritenendo che non fosse sufficiente quanto ricavabile dalla sola dichiarazione Iva annuale.

La Terza sezione penale, aderendo al rilievo del ricorrente, ha sottolineato che l’indebita compensazione, per tutti i motivi sopra ricordati, deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata.

Per la Corte, infatti, l’F24 rappresenta lo strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire la compensazione tra debiti e crediti tributari: in difetto di questo modello la compensazione non può dirsi sussistente.

Nel caso esaminato, l’integrazione del reato contestato era stata desunta dalle annotazioni sul libro giornale, dalle dichiarazioni Iva e dai versamenti d’imposta effettuati ma non era stato dato atto della necessaria realizzazione delle compensazioni ritenute indebite nei modelli F24, modelli che, nella specie, non erano stati nemmeno acquisiti.

In difetto di questo accertamento, doveva concludersi che mancava la prova in ordine alla effettuazione della compensazione, quale necessario presupposto dell’omesso versamento.

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