Reato di dichiarazione fraudolenta: ex amministratore in salvo

Pubblicato il 23 marzo 2022

L'ex amministratore che abbia acquisito e registrato fatture per operazioni inesistenti e sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale non risponde del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nemmeno a titolo di tentativo.

Difatti, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi.

Penalmente irrilevanti, invece, sono tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento.

Decisivo il momento di presentazione della dichiarazione fiscale

Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 9753 del 22 marzo 2022 e sulla cui base è stato accolto, con rinvio, il ricorso avanzato dall'ex amministratore di una società, ai fini della revoca della misura della temporanea interdizione dall'esercizio della qualità di imprenditore commerciale e di amministratore di società commerciali.

La misura cautelare era stata emessa nell'ambito di un'indagine per concorso nel reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

L'indagato aveva impugnato la predetta ordinanza, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione sulla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato in contestazione.

In particolare, aveva fatto presente che la condotta contestatagli era di aver meramente provveduto ad annotare le fatture oggettivamente inesistenti nel periodo in cui era amministratore della società.

Lo stesso, tuttavia, non si era successivamente ingerito nella gestione societaria né aveva avuto rapporti con il successivo amministratore, di tal ché non sussistevano elementi per ritenere sussistente la gravità indiziaria del concorso di persone nel reato.

Gli Ermellini hanno accolto le relative doglianze ritenendo che il Tribunale del riesame non avesse fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in tema di reati tributari.

E' stato quindi ribadito l'assunto secondo cui: "Non risponde del reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/2000, nemmeno a titolo di tentativo, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo successore".

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