Reato continuato da detenzione di droghe diverse

Pubblicato il 11 giugno 2014 Qualora, sulla base di un'erronea determinazione del giudice in ordine alla normativa vigente all'epoca della sentenza, sia stato applicato un trattamento sanzionatorio conforme al regime giuridico derivante dalla successiva pronuncia di illegittimità costituzionale, questo trattamento sanzionatorio non può poi essere modificato.

E' la considerazione resa dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 24376 del 10 giugno 2014 con riferimento ad una vicenda in cui un uomo era stato condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Aumento di pena comunque applicato

Nel dettaglio, all'imputato era stato applicato l'aumento di pena ex articolo 81 del Codice penale, ritenendo la continuazione del reato in relazione alla detenzione di cocaina ed hashish quando, secondo la legge in vigore sia al momento in cui il reato era stato commesso sia nel momento in cui la sentenza era stata emessa, la detenzione di droghe cosiddette pesanti e di droghe cosiddette leggere integrava gli estremi di un unico reato.

Secondo la normativa attuale, tuttavia, l'applicazione dell'aumento sarebbe corretta in quanto la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della parificazione tra droghe leggere e pesanti.

Trattamento in bonam partem solo se già applicato

E secondo la Cassazione, poiché il trattamento sanzionatorio in bonam partem, derivante dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, non era stato applicato dal giudice, di esso l'imputato non avrebbe potuto poi fruire successivamente alla pronuncia di incostituzionalità.

E ciò in quanto “la sola circostanza che la norma incostituzionale produca effetti più favorevoli al reo non può valere a sovvertire il principio per cui essa, una volta intervenuta la sentenza di accoglimento, si estingue ab origine e pertanto non può più disciplinare alcuna fattispecie concreta”.
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