Reati tributari di pari gravità: giudice competente in ipotesi di connessione

Pubblicato il 04 maggio 2022

Ultimi chiarimenti della Corte di cassazione in tema di competenza per territorio riferita a reati tributari di pari gravità quali, nel dettaglio, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quello di dichiarazione fraudolenta mediante impiego di false fatture, una volta riconosciuta la rilevanza della loro connessione ex art. 12, lettera c) del Codice di procedura penale.

In tema di reati tributari - ha sottolineato il Collegio di legittimità - la competenza territoriale determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e anche di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 del Codice di procedura penale, al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato.

Questo, secondo i criteri previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 74/2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione. E', invece, irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle infrastrutture da sottoporre a verifica.

False fatture. Emissione e dichiarazione fraudolenta al giudice di accertamento del primo reato

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17174 del 3 maggio 2022, con cui è stato riconosciuto che in relazione ai due reati contestati, rispettivamente di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante impiego di false fatture, avesse forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, in quanto "primo reato" e necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta.

Ciò alla luce dell'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. che, al primo comma, stabilisce: "la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato".

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