Reati tributari. Con lo sgravio della pretesa erariale via il sequestro

Pubblicato il 04 marzo 2021

In materia di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase.

Tale profitto non è configurabile - e non è dunque possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione - in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" dell'Amministrazione finanziaria

Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 8226 del 2 marzo 2021.

Annullamento e sgravio fiscale: profitto non configurabile, sequestro da revocare

Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno respinto il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Tribunale aveva revocato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente disposto dal GIP nei confronti di due imputati e di una Srl, nell'ambito di un’indagine per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il Tribunale, rilevando l’integrale annullamento, da parte della CTP, degli avvisi di accertamento notificati agli indagati nonché il successivo sgravio del debito tributario da parte dell'Agenzie delle Entrate, per la totalità delle annualità di imposta indicate nel capo di imputazione, aveva ritenuto che fosse sopravvenuta l'insussistenza del profitto del reato tributario contestato in via provvisoria.

Conseguentemente, il mantenimento della misura cautelare, strettamente collegato con una pretesa erariale "attuale", non aveva più alcuna giustificazione.

Sgravio: debito tributario cancellato, sequestro non più giustificato

Nel confermare tali conclusioni, la Terza sezione penale della Cassazione ha spiegato come, diversamente dal caso della sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale, in cui non si ha il venir meno della pretesa tributaria, laddove, come nella vicenda esaminata, vi sia una pronuncia di annullamento con conseguente provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate si determina una situazione del tutto diversa.

Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, lo sgravio fiscale è qualcosa di completamente diverso dall'annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall'ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa.

Tale provvedimento, che ha natura di atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale, rende privo di qualsiasi giustificazione "allo stato" il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia "attuale" pretesa erariale.

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