Reati intenzionali violenti. Pubblicata la nuova misura degli indennizzi
Pubblicato il 25 gennaio 2020
Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto dei ministeri Interno, Giustizia e Finanze con cui viene determinato l'indennizzo per reati intenzionali violenti, di cui all’art. 11 della Legge n. 122/2016.
Si tratta del Decreto del 22 novembre 2019 (in GU n. 18 del 23 gennaio 2020) che, per espressa previsione, acquista efficacia già dal giorno successivo a quello della relativa pubblicazione, ossia dal 24 gennaio 2020.
Misura degli indennizzi
Nel provvedimento, gli indennizzi a carico dello Stato ed in favore delle vittime di reati violenti sono così determinati:
- nell'importo fisso di 50mila euro, per il delitto di omicidio;
- nell'importo fisso di 60mila euro esclusivamente in favore dei figli della vittima, in caso di delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- nell'importo fisso di 25mila euro, per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale;
- nell'importo fisso di 25mila euro, per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale.
Tra le altre misure, si prevede che per tutti tali delitti, la misura dell'importo fisso indicata sia incrementata di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 10mila euro.
Per i reati diversi da questi, invece, l'indennizzo viene erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino al limite di 15mila euro.
Disciplina transitoria ed effetti
Il DM contiene anche una disciplina transitoria con cui viene specificato:
- che dalla data di sua pubblicazione cessano gli effetti del precedente decreto, datato 31 agosto 2017;
- che per le istanze già presentate e per le quali, alla data di pubblicazione, non è ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da corrispondere sono determinati come sopra, “nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122”.
- che gli indennizzi già liquidati alla data di entrata in vigore della Legge n. 145/2018 sono rideterminati sulla base dei nuovi importi, nel limite delle risorse di cui appena detto e su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 594, della Legge n. 145 citata.