Reati fiscali. Crisi di liquidità, imprenditore assolto

Pubblicato il 24 settembre 2020

Con ordinanza n. 26519 del 23 settembre 2020, la Corte di cassazione ha annullato la condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali contestato ad un imprenditore.

Questi si era rivolto ai giudici di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che il delitto contestato non fosse configurabile posta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in ragione della gravissima esposizione debitoria che pesava, nel periodo di riferimento, sulla sua società e della conseguente crisi di liquidità che gli aveva reso impossibile, malgrado la propria esposizione personale, l’adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’ente previdenziale.

La Corte d’appello, inoltre, aveva omesso di valutare una prova decisiva, costituita dalla sentenza definitiva, resa dal Tribunale, con cui era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, dall’imputazione relativa al mancato versamento di imposte, afferente allo stesso periodo temporale di quello oggetto del procedimento in esame.

Crisi di liquidità come causa di forza maggiore in precedente giudizio

Nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che la crisi di liquidità che aveva investito la società dell’imputato, poi conclusasi con il fallimento, costituisse una causa di forza maggiore in quanto causata da un evento imprevedibile, quale l’improvvisa perdita delle commesse e degli appalti; perdita, questa, a cui l’imputato aveva cercato di resistere tramite aperture di credito assistite da fideiussioni personali al fine di ottenere la necessaria liquidità, senza tuttavia riuscire ad adempiere, come poi dimostrato dal successivo fallimento e dal pignoramento della sua stessa casa di abitazione su cui era stata iscritta ipoteca.

Sentenza definitiva per reato simile, motivazione rafforzata per discostarsene

Tutte dette circostanze, secondo gli Ermellini, non potevano non essere prese in considerazione anche nel giudizio in oggetto: per la Corte d’appello si imponeva la doverosa disamina della pronuncia del Tribunale al fine di aderirvi ovvero di disattenderla, senza tuttavia creare un contrasto tra questioni similari.

Difatti, sia l’identità del periodo interessato dalla crisi aziendale sia la natura dei reati non consentivano ai giudici di gravame di ignorare la menzionata pronuncia, così come era invece accaduto.

Occorreva, se si fosse ritenuto necessario confermare la condanna, procedere con una sorta di motivazione “rafforzata”, volta non solo ad illustrare le linee portanti del ragionamento alternativo promosso, ma altresì a confutare i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria.

Di fatto, gli argomenti utilizzati dalla difesa dell’imputato a sostegno dell’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 2 Legge n. 683/1983 corrispondevano alle medesime ragioni esposte dalla sentenza passata in giudicato.

La loro mancata disamina, così, si traduceva in un’omessa motivazione integrante il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lettera e) c.p.p.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy