Oggetto della sentenza emessa dalla Corte di cassazione è l’applicabilità della circostanza aggravante, introdotta dal 2015, ai consulenti fiscali.
Con pronuncia n. 36212 del 19 agosto 2019, i magistrati di piazza Cavour si sono occupati della vicenda di un commercialista a cui è stata comminata la misura della custodia cautelare in carcere per aver elaborato, in concorso con imprenditori e prestanomi, un modello di evasione fiscale per eludere le imposte. A ciò si deve aggiungere che il professionista ha simulato il trasferimento e la vendita dei propri beni al fine di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva.
L’aspetto fondamentale da valutare è la configurabilità per il professionista indagato della circostanza aggravante speciale ex articolo 13-bis, comma 3, del Dlgs n. 74/2000, introdotta dal Dlgs n. 158/2015.
Tale norma stabilisce - in caso di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute, omesso versamento Iva, indebita compensazione – l’aumento della metà per le pene fissate nel caso in cui il reato sia commesso, nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.
I giudici specificano che la nuova circostanza aggravante è soggetta alla sussistenza di un duplice presupposto:
La norma, si chiarisce, intende colpire non la predisposizione di accorgimenti estemporanei diretti a realizzare una singola evasione fiscale, bensì il ricorso a iniziative sistematiche dirette ad eludere le imposte, riproducibili in futuro a beneficio di altri evasori.
Va puntata l’attenzione, quindi, sul reato derivante dall’adesione ad un preciso modello comportamentale che incide sulla maggiore pericolosità del fatto, vista la potenziale possibilità di replica.
In ultimo, è possibile ravvisare la norma incriminatrice anche nell’attività del consulente fiscale che agisca per un proprio vantaggio personale e non necessariamente nell’interesse esclusivo del cliente.
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