Reati edilizi: la prescrizione decorre da quando l’immobile è ultimato

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Il momento di consumazione dei reati edilizi – anche ai fini della prescrizione –è dato dall’ultimazione dei lavori (rifiniture interne ed esterne comprese), in modo che l’edificio sia pienamente funzionale all’uso cui è destinato.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 7044 depositata il 18 febbraio 2015, accogliendo parzialmente il ricorso presentato avverso il disposto sequestro di un immobile,

La ricorrente – indagata per aver costruito detto immobile in violazione del titolo abitativo e delle norme antisismiche – eccepiva innanzitutto l’avvenuta prescrizione del reato edilizio contestatole, oltre che l’insussistenza del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo.

La Cassazione, nel respingere la prima censura, ha stabilito come il fabbricato in questione non potesse dirsi ultimato alla data di entrata in vigore della legge che ne consentiva il condono (quale fatto estintivo del reato edilizio), in quanto mancante delle rifiniture.

Ha infatti specificato la Suprema Corte come l’ultimazione dei lavori – ai fini dell’identificazione del momento consumativo dei reati edilizi nonché del termine da cui far decorrere la prescrizione – debba coincidere con il completamento di tutte le opere necessarie (comprese le rifiniture interne ed esterne), affinché l’immobile risulti funzionale alla sua destinazione.

Nel caso di specie, è stato tra l'altro rilevato come l’immobile non potesse considerarsi completo nemmeno ai fini del condono - per cui la nozione di ultimazione assume un significato differente – in quanto mancante di parte integrante la struttura (scala di collegamento tra i due piani).

Ha invece meritato accoglimento la censura relativa alla disposta misura cautelare, per insussistenza di conseguenze antigiuridiche ulteriori - dunque, del periculum in mora - derivanti dall’utilizzo dell’immobile abusivo, in quanto mai abitato.
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