La pena detentiva non può essere sostituita con quella pecuniaria nei confronti di coloro che, nel decennio anteriore, siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole.
E’ sulla base di questa considerazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 49717 del 6 dicembre 2019, ha confermato una decisione in cui i giudici di merito avevano rilevato, nei confronti di un imputato, la sussistenza di una preclusione soggettiva alla conversione della pena detentiva, idonea a escludere la concedibilità di tale beneficio.
Nel decennio anteriore alla pronuncia della sentenza di condanna, infatti, l'imputato è stato condannato, per ben tre volte, per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e di ritenute certificate, sanzionato dall'art. 10 bis D.lgs. n. 74/2000, reato che aveva la medesima indole di quello di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all'art. 2, comma 1 bis, Legge n. 638/83, oggetto della sentenza impugnata.
Erano da prendere in considerazione, secondo la Corte, le caratteristiche fondamentali comuni delle predette condotte, tutte di natura omissiva, realizzate in relazione a obblighi derivanti dalla attività di impresa svolta dall'imputato, in particolare al dovere di versamento di somme che l'imprenditore aveva l'obbligo di accantonare e versare nell'interesse dei propri dipendenti.
Gli Ermellini, in proposito, hanno ricordato come, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., sono reati della stessa indole non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Plurimi reati, così, possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali “quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa”.
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