Il giudice di appello è tenuto a operare la riduzione della metà della pena comminata per il reato contravvenzionale, prevista dal rito abbreviato, anche se la pena irrogata in primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l'imputato.
Le Sezioni Unite penali di Cassazione si sono pronunciate sulla questione di legittimità sollevata nell’ambito di un giudizio in cui il Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 cod. pen., applicando la pena prevista dal primo comma del medesimo articolo ed operando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
Contro tale statuizione aveva promosso appello l'imputato, deducendo, tra i motivi, l'erronea qualificazione giuridica del fatto nonché l'erronea riduzione della pena per il rito, operata nella misura di un terzo anziché della metà, come stabilito dall'art. 442 cod. proc. pen. per le contravvenzioni.
La Corte di appello gli aveva dato ragione riguardo alla prima doglianza ed aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 110/1975, esclusa l'ipotesi del fatto di lieve entità. Rispetto al secondo motivo, tuttavia, i giudici di merito, pur ravvisandone la fondatezza, non avevano provveduto ad applicare alcuna diminuzione della pena, in quanto ritenuta assorbita nella quantificazione della pena inflitta dal Tribunale in misura erroneamente inferiore al minimo edittale.
Secondo i giudici di gravame, la pena, pur in assenza della riduzione per il giudizio abbreviato nella misura della metà, era comunque più favorevole all'imputato rispetto a quella prevista dall'art. 4 della citata legge.
L’uomo si era quindi rivolto alla Suprema corte, lamentando violazione di legge in relazione alla determinazione della pena; in questa sede, la Cassazione aveva sollevato questione di legittimità, sul rilievo dell’esistenza di un contrasto interpretativo in materia.
La prima Sezione penale aveva così chiesto se il giudice di appello fosse tenuto, nei casi come quello esaminato, ad applicare la diminuzione della pena nella misura di legge, pur se la pena irrogata dal primo giudice non avesse rispettato le previsioni edittali e fosse di favore per l’imputato.
Con sentenza n. 7578 del 26 febbraio 2021, le Sezioni Unite penali della cassazione hanno fornito la loro soluzione, formulando apposito principio di diritto, ai sensi del quale: “Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, anche nel caso in cui la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".