Niente revoca del patrocinio a spese dello Stato per mancata comunicazione delle maggiori entrate percepite a titolo di reddito di cittadinanza se la variazione reddituale non è rilevante.
Con sentenza n. 39028 del 17 ottobre 2022, la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso con cui un imputato si era opposto al provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, revoca che era stata disposta all'esito di accertamenti eseguiti dalla GdF, sulla base del presupposto dell'omessa comunicazione delle maggiori entrate percepite a titolo di reddito di cittadinanza.
Questo, nonostante i redditi complessivi fossero comunque al di sotto della soglia entro la quale è ammesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
L'uomo si era rivolto alla Suprema corte, sostenendo che l'obbligo di comunicazione, sanzionato dall'art. 112, lett. a), DPR n. 115/2002, attiene alle variazioni dei limiti di reddito che, seppur non implicanti il superamento delle condizioni per il mantenimento del beneficio, vanno considerate rilevanti.
La Quinta sezione penale della Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di patrocinio a spese dello Stato: la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 del menzionato DPR.
Il Collegio di legittimità ha comunque anche ricordato l'orientamento ai sensi del quale l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
Poiché, tuttavia, l'art. 79 del DPR afferma che l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve contenere l'impegno a comunicare le "variazioni rilevanti", evidentemente anche la ratio dell'art. 112 può essere individuata nella rilevanza delle sole omesse comunicazioni di variazioni significative, e non di qualsiasi variazione.
E sarebbe illogico - secondo la Corte - interpretare diversamente tali disposizioni, dato che altrimenti dovrebbe ipotizzarsi che chi richieda il gratuito patrocinio debba comunicare le sole variazioni rilevanti, ma che al contempo possa essergli revocato il beneficio in caso di variazioni non rilevanti.
I giudici di Piazza Cavour hanno quindi distinto tre ipotesi:
Al fine, poi, di stabilire la rilevanza della variazione, il Giudice sarà chiamato a valutare tutti i fattori più significativi di natura oggettiva.
Nel caso specificamente esaminato, la decisione impugnata è stata annullata, con rinvio, atteso che il giudice di merito aveva del tutto omesso di argomentare sulla rilevanza della variazione di reddito, limitandosi a revocare il beneficio in ragione del mero riscontro della medesima.
Occorreva, per contro, un ulteriore approfondimento al riguardo, al fine di stabilire se la variazione di reddito fosse da ritenere rilevante, sulla base dei fattori sopra indicati.
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