Reddito di cittadinanza agli stranieri. Sì della Corte costituzionale al requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo: non è irragionevole.
La Consulta ha bocciato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Bergamo rispetto alla disposizione che, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il Tribunale rimettente aveva dubitato della costituzionalità della previsione in esame - contenuta all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del Dl n. 4/2019 - ritenendola, da un lato, asseritamente discriminatoria tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, dall'altro, irragionevole, in considerazione dell'apparente assenza di una correlazione tra il requisito del permesso di lungo periodo e le situazioni di bisogno per le quali la prestazione è prevista.
Con sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022, i giudici costituzionali hanno giudicato le predette questioni in parte inammissibili e in parte infondate.
In primo luogo, hanno dichiarato la non fondatezza delle censure sollevate con riferimento gli artt. 2 e 3 della Costituzione, dopo aver ricordato che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo.
Il RdC - si legge nella decisione - persegue in realtà diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e a questa sua prevalente connotazione si collegano, coerentemente:
La Corte, a seguire, ha considerato non fondata nemmeno la questione sollevata per asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU, alla luce delle ricordate caratteristiche del reddito di cittadinanza, che - viene ribadito - "non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue più ampi obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale".
Infondata, infine, è stata considerata anche la questione sollevata, in via subordinata, con riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. per asserita assenza di una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo e le situazioni di bisogno in vista delle quali la prestazione è prevista.
In proposito, la Consulta ha sottolineato come l’orizzonte temporale della misura in esame non sia di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito.
Inoltre, gli obiettivi dell’intervento implicano una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato.
In definitiva, nella prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, "la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza".
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