Ravvedimento valido anche se gli interessi pagati sono inferiori al dovuto

Pubblicato il 13 maggio 2013 La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 40/45/2013, si pronuncia in merito al ricorso presentato da una società per azioni, che ha impugnato la cartella con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non perfezionato il ravvedimento operoso messo in atto dalla società per tardivo versamento di ritenute, dal momento che, a seguito di un controllo automatico, l’ufficio aveva riscontrato che la Spa aveva versato a titolo di interessi somme in misura inferiore a quelle dovute.

In seguito a tale fatto, l’Amministrazione aveva considerato il ravvedimento operoso non perfezionato e aveva iscritto a ruolo l’intera sanzione del 30% sull’ammontare complessivo delle ritenute tardivamente versate.

Confermando la pronuncia dei giudici di primo grado, la Ctr Lombardia ribadisce che il ravvedimento operoso soggiace a delle regole precise, tra cui l’esatto e integrale versamento di quanto dovuto; ma, alla luce anche dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, ciò sembra riferirsi all’integrale ed esatto versamento delle imposte e delle sanzioni e non anche degli interessi. Anche a seguito di errori, molte volte determinati dagli stessi software di calcolo degli interessi, quest’ultimi da soli non possono determinare il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

Di qui la conclusione della sentenza n. 40/45/2013, secondo cui il ravvedimento operoso è da considerare valido anche se il contribuente ha versato meno interessi rispetto al dovuto, in virtù del fatto che verrebbe leso il principio di collaborazione e buon fede tra contribuente a Fisco, previsto dallo Statuto dei contribuenti, se si ammettesse la legittimità di una sanzione maggiore rispetto all’errore commesso in buona fede.
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