Ravvedimento speciale con nuova scadenza a maggio

Pubblicato il 28 marzo 2024

Il Governo nella seduta del 26 marzo 2024 ha presentato, senza alcun avviso, un decreto legge che pone una stretta alle cessioni e sconti in fattura dei bonus edilizi.

Ma il provvedimento contiene anche altre importanti novità per il mondo fiscale.

In pratica, effettua un doppio intervento sul ravvedimento speciale di cui ai commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):

In più, in tema di applicazione del nuovo contraddittorio preventivo, precisa che si applica solo a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Vediamo in dettaglio come si presentano le novità in parola.

Ravvedimento speciale: cosa prevede

Nella bozza del decreto Superbonus approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024 si interviene con due mosse sul ravvedimento speciale.

Questo in origine - legge n. 197 del 2022 - è stato istituito per sanare le violazioni sostanziali commesse nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Si tratta di uno strumento molto più vantaggioso rispetto al ravvedimento ordinario consentendo:

E’ richiesto che sia stata validamente presentata la dichiarazione, che diviene oggetto di integrazione a sfavore, e che si tratti di violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio imposte dirette e IVA).

Ancora, le violazioni, prima del pagamento della prima o unica rata, non devono essere state oggetto di contestazione mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

Il perfezionamento del ravvedimento, oltre al pagamento di quanto dovuto, avviene anche con la rimozione della violazione.

Sia il pagamento delle somme che la rimozione della violazione sarebbero dovuti avvenire entro il termine del 30 settembre 2023 e dovevano riguardare le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2021.

In tale panorama normativo, si è inserito l’articolo 3 comma 12-undecies del Decreto legge n. 215/2023 convertito dalla legge n. 18 del 2024 che ha estero il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il Dl n. 215/2023 ha disposto che il versamento delle somme dovute va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 (che passa al 2 aprile a causa delle festività) ovvero avvalendosi di quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

Decreto Superbonus: proroga del ravvedimento speciale

Alle porte della data del 2 aprile 2024, entro cui adempiere al pagamento e alla rimozione della violazione, il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 è intervenuto effettuando una doppia mossa in tema di ravvedimento speciale che:

ATTENZIONE: Va distinto quanto previsto per il ravvedimento relativo al 2022 da quello riguardante le annualità 2021 e precedenti.

Ravvedimento per violazioni dell’esercizio 2022

L’articolo 7, comma 2, del Dl superbonus mettendo mano all’articolo 3, comma 12-undecies, del Dl n. 215/23, converto dalle Legge n. 18/2024, sposta dal 31 marzo 2024 (2 aprile 2024) al 31 maggio 2024 il termine per il pagamento delle imposte e delle sanzioni in forma ridotta.

In aggiunta, il perfezionamento dell’istituto richiede che entro il 31 maggio 2024 vadano rimosse le irregolarità e le omissioni commesse attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Oltre al pagamento in unica soluzione viene data la possibilità di corrispondere il dovuto in modalità dilazionata ossia in 4 rate:

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti

Lo stesso decreto Superbonus notiziato il 26 marzo 2024 chiarisce che si avvalgono del ravvedimento speciale anche i soggetti che entro il termine del 30 settembre 2023 non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

Rimangono ferme le condizioni e modalità previste dalla legge.

Anche i suddetti soggetti sono tenuti a regolarizzare versando le somme in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024, rimuovendo irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile dilazionare il dovuto:

Contraddittorio preventivo

A seguito della riforma fiscale in base alla legge delega 111/2023, è stato aggiunto l’art. 6-bis alla legge 212/2000Statuto dei diritti del contribuente - che stabilisce come tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 è entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ma nulla è stato precisato sulla decorrenza della disposizione.

In seguito è intervenuta, con effetto, dal 22 febbraio 2024, l’abrogazione dell’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997, norma regolatoria della disciplina degli inviti al contraddittorio.

Sull’onda di questo atto, l’Amministrazione tributaria ha, in alcune ipotesi, ritenuto operativo dal 18 gennaio 2024 l’istituto del contraddittorio preventivo, notificando gli appositi schemi d’atto.

Per fare luce sulla questione è arrivata una direttiva del ministero delle Finanze che ha affermato come la nuova disciplina del contraddittorio preventivo non fosse applicabile fino al 30 aprile 2024., rimanendo in vigore la vecchia disciplina del Dlgs 218/1997.

Sulla questione, il decreto Superbonus reso noto il 26 marzo 2024 ha fornito specificazioni.

La nuova disciplina del contraddittorio preventivo non si applica né agli atti impositivi emessi prima del 30 aprile 2024 né a quelli conseguenti ad inviti relativi al vecchio contraddittorio notificati ai sensi dell’articolo 5-ter del Dlgs n. 18/1997.

A detti atti rimane applicabile la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024

Ma qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30 aprile 2024, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza.

In sostanza, per gli schemi di provvedimento notificati a ridosso della decadenza, c’è la proroga di 120 giorni.

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