Il Decreto Energia (DL n. 131 del 29 settembre 2023), convertito dalla legge n. 169 del 27 novembre 2023, ha offerto la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
Va detto – e questa è la specialità della misura - che non costituisce un limite il fatto che le violazioni in parola siano state già constatate ma non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Il ravvedimento deve avvenire entro la data del 15 dicembre 2023.
Possono avvalersi della facoltà suddetta i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Le violazioni possono riguardare l’omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi. Tuttavia tale comportamento ha delle conseguenze anche sulla dichiarazione IVA.
Va ricordato che, con tale sanatoria:
Se le violazioni commesse rimangono fuori dal periodo indicato, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso ordinario, che comporta la riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.
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