Ravvedimento, per Assonime i 90 giorni si contano dalla commissione della violazione
Pubblicato il 13 maggio 2015
la Legge di
Stabilità 2015 ha apportato significative modifiche al sistema del
ravvedimento operoso, attraverso la completa riscrittura dell'articolo 13 del Dlgs n.
472/1997.
Le novità del ravvedimento
Nello specifico, le novità più grandi riguardano i
tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Infatti, ora, i contribuenti possono ravvedersi in relazione agli
errori riguardanti tali tributi senza più alcun limite temporale fino al momento in cui non vengono raggiunti da un
atto formale di accertamento o liquidazione (anche nel caso in cui sia già iniziata l'attività di verifica degli organi accertatori), ottenendo la
riduzione delle sanzioni in una misura che va da un decimo ad un sesto del loro ammontare, in base al momento in cui si attivano, fino ad arrivare ad una quinto nel caso in cui l'attività di verifica degli uffici sia già iniziata.
I termini di
decadenza dell’azione di accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa da ravvedimento operoso.
Le specificazioni di Assonime
Assonime, con la circolare n.
15 dell'11 maggio 2015, fornisce chiarimenti in merito alle novità intervenute sulla materia, facendo anche dei parallelismi con quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate nela circolare n.
31/E/2013.
Scopo di Assonime è quello di ampliare la portata d'azione delle indicazioni agenziali anche al di là dei puri
errori di tipo contabile.
Pertanto, tra le specificazioni più rilevanti contenute nella nuova circolare sul ravvedimento operoso quelle secondo cui:
- la procedura sulla rettifica della dichiarazione a favore del contribuente, anche dopo quella successiva, indicata nella circolare 31/E/2013, deve riguardare
tutti gli errori commessi dai contribuenti a proprio svantaggio e non limitarsi solo a quelli di natura contabile;
- per il calcolo dei
90 giorni a disposizione, entro cui è possibile
regolarizzare la violazione, occorre sempre far riferimento al momento della
commissione della violazione. Risulta, dunque, errato il riferimento, fatto dalla norma, ai 90 giorni decorrenti dal termine per la presentazione della dichiarazione;
- lo slittamento in avanti dei termini di decadenza dell’accertamento riguarda soltanto le singole operazioni per le quali si utilizza il ravvedimento;
- nel caso in cui i termini di accertamento non vengono compressi, si deve consentire al contribuente la correzione, anche a proprio favore, della dichiarazione entro i relativi termini di accertamento.