L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997) per i contribuenti che vogliono regolarizzare l'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero: “è possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta”.
Sono tenuti ugualmente alla presentazione del modello i contribuenti che, compensando crediti e imposte (compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna”, perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa), ottengono un F24 a saldo zero.
Nella risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017, l’Agenzia indica gli importi della regolarizzazione attraverso ravvedimento operoso, che prevede una sanzione proporzionata al periodo di ritardo.
I chiarimenti tengono conto dell'intervento sulla disciplina da parte dell’articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabiltà 2015), che ha innovato profondamente rendendo, ad esempio, inibito il ravvedimento solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Dal 1° gennaio 2016 la sanzione per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione è di 100 euro, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi scende a 50 euro.
Non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire: le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro.
In caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
In caso di ravvedimento operoso dopo 90 giorni gli importi previsti dal ravvedimento saranno:
E' prevista la riduzione delle sanzioni:
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