Ravvedimento operoso non rateizzabile. Ravvedimento parziale frazionabile. L'Agenzia torna a chiarirlo
Pubblicato il 24 giugno 2011
Sulla base di richieste di chiarimenti intorno alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ed in particolare circa la possibilità, per i contribuenti, di usufruire dei benefici dell’istituto in parola nei casi in cui ravvedano in forma frazionata la violazione commessa, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, nei termini normativamente previsti, interviene a dissipare ogni dubbio la risoluzione n.
67/2011, del 23 giugno.
Questa distingue tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”, tornando a precisare che deve escludersi che possa applicarsi all’istituto del ravvedimento operoso di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 la rateazione, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo ove normativamente prevista, ed in presenza di presupposti e secondo regole puntualmente disciplinate.
Con, invece, il ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto, il contribuente deve interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. E’ chiaro che il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali verso il contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento. In queste circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.