In vista della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del prossimo 30 novembre, gli esperti della Fondazione Studi CdL hanno redatto una “sintesi operativa dell’istituto del ravvedimento” utile a delineare l’ambito d’azione, le diverse tipologie previste dalla norma e la disciplina sanzionatoria conseguente.
Nell’approfondimento del 18 novembre 2021, quindi, sono riportate le condizioni per la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti delle imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In ottica di semplificazione, nel testo sono schematizzate le quote di riduzione previste in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla regolarizzazione della posizione debitoria, e la misura del saggio degli interessi legali da aggiungere in fase di calcolo.
Grazie al “ravvedimento” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dell’imposta dovuta, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento, ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo; tale sanzione è, però, ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla sua regolarizzazione.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
Il D.Lgs. n. 158/2015, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha ridotto alla metà la sanzione ordinaria, in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% e si prevede la possibilità d’applicazione dell’istituto del ravvedimento.
A titolo di esempio, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, a titolo di esempio, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione si deve procedere con il calcolo e versamento degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
A partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale è passato allo 0,01% in ragione d’anno. Nel quinquennio precedente all’anno 2021 la misura del saggio degli interessi legali ha seguito la seguente articolazione:
Per procedere ai versamenti connessi all’istituto del ravvedimento è necessario utilizzare:
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo; quelli sulle ritenute vanno, invece, versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo. Anche per le sanzioni, come noto, sono previsti dei codici tributo da riportare sul modello di versamento rintracciabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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