L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al diritto di rivalsa dell'IVA nei confronti del cessionario, di cui all’articolo 60, ultimo comma, del Dpr n. 633 del 1972.
Il caso è sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria da parte di una società (probabilmente estera), che chiede spiegazioni in merito alla regolarizzazione di alcune cessioni rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate nel 2019 nei confronti di una società estera non identificata nel nostro Paese.
L’istante ritiene che il diritto di rivalsa dell'IVA nei confronti del cessionario sussista, ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma del Dpr 633 del 1972, anche nell'ipotesi in cui l'attività di rettifica sia promossa dal contribuente per il tramite dell'istituto del ravvedimento operoso.
Nella risposta ad interpello n. 267 del 21 agosto 2020, l’Agenzia parte proprio dall’analizzare il suddetto dettato normativo, che consente appunto l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'Erario; ciò con l’obiettivo di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, e, con essa, il normale funzionamento dell'IVA, con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta origini appunto da "avvisi di accertamento o rettifica".
Tuttavia, secondo l’Agenzia, nel caso in esame, mancando il presupposto di un atto di accertamento divenuto definitivo, la norma in commento non risulta applicabile e non può, dunque, essere accolta la soluzione proposta dall'istante.
Comunque, la società può rivalersi sulla controparte della maggiore imposta corrisposta all'Erario in base all'art. 26, comma 1, del Dpr 633/72, rettificando quindi, senza limiti di tempo, la fattura in precedenza emessa in carenza di IVA, attraverso lo strumento della nota di variazione in aumento.
Pertanto, secondo l’Agenzia, se l'istante vuole regolarizzare la sua posizione ai fini IVA attraverso il ricorso al ravvedimento operoso deve:
emettere le note di variazione in aumento di sola IVA, esercitando «ove possibile» la rivalsa nei confronti del cessionario;
integrare la dichiarazione relativa al 2019, se già presentata;
versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni.
A sua volta, per le stesse motivazioni, il cessionario non può, evidentemente, recuperare in detrazione l'IVA, addebitatagli dal cedente mediante la nota di variazione in aumento, applicando le disposizioni di cui all’articolo 60, ultimo comma del Dpr n. 633/1972.
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