Ravvedimento breve con acconto
Pubblicato il 23 luglio 2012
Con la
sentenza 59/13/12, depositata il 25 maggio 2012 dalla Ctr Lombardia, i giudici stabiliscono che non deve essere invalidato il diritto alle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso breve, se nel termine dei 30 giorni dalla scadenza del pagamento viene versato, assieme all’importo delle sanzioni ridotte, solo parte del tributo dovuto, che comunque è versato per intero entro il termine del ravvedimento lungo.
In sintesi, restano dovute le sanzioni in misura ridotta anche se il versamento
integrale del tributo avviene dopo i trenta giorni ed entro i termini della dichiarazione dei redditi.
Il principio scaturisce dalla natura del ravvedimento che, spiegano i giudici, ha il fine di agevolare il contribuente
nell'adempimento dei debiti tributari (tanto più in questi tempi di crisi, aggiungono i giudici) e il testo dell’articolo 13 del Dlgs
472/97 (ravvedimento) ammette espressamente che il tributo si possa pagare anche per acconti.