Rateizzazioni CNCE, le prime rate devono coprire GNF e prestazioni dei lavoratori

Pubblicato il 01 ottobre 2020

In data 22 settembre 2020 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha reso noto il verbale di accordo, siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre e contenente i testi in tema di Fondo Incentivo all'Occupazione, Regolamento Fondo Prepensionamenti, Accordo Congruità e Rateizzazioni, unitamente all'Addendum al verbale di accordo stesso.

Adesso, con comunicato dell’1 ottobre 2020, la stessa CNCE, con riferimento al testo delle "Rateizzazioni", ha precisato che tutte le Casse - cui è riconosciuto istituzionalmente il compito di attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, pur in costanza di DURC regolare dell'impresa - proprio alla luce della natura del debito che le imprese hanno nei confronti delle Casse, in caso di rateizzazioni le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF (Gratifica Natalizia e Ferie) e le prestazioni dei lavoratori.

Questo principio, chiarisce la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, è contenuto anche nell'Addendum al Verbale di accordo stesso, ove si legge che: "le singole rate, all'atto dell'incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF".

Il comunicato si chiude evidenziando che le regole per il rilascio delle rateizzazioni sono state declinate prevedendo quattro scaglioni differenti a seconda dell'importo del debito da rateizzare, con specifiche per ognuno e delle regole comuni a tutti i quattro scaglioni, con una residua previsione per le imprese inattive o sospese.

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