Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale sono state individuate da un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Si tratta del decreto del 3 marzo 2023, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023.
Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, stabilisce le regole di presentazione delle domande di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Infatti, per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia, il citato Dl 176/2022 riconosce alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al Registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate di richiedere la rateizzazione, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, della differenza tra:
gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;
e l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.
I fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, a loro volta, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:
rateizzare, qualora richiesto dalle suddette imprese l'importo eccedente della bolletta;
riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della bolletta, nonchè i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Specifica l’articolo 2 del Decreto interministeriale del 3 marzo 2023 che per ottenere la rateizzazione delle bollette, l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta, deve presentare istanza all'attuale fornitore tramite PEC oppure con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore.
Per le bollette scadute al momento dell'emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (dunque dall’11 aprile).
NOTA BENE: In caso di cambio del fornitore tra il 2021 e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, il fornitore attuale è tenuto a verificare l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti soggetti ai quali è subentrato.
Comunque, l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Inoltre, la domanda deve essere accompagnata anche da:
una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui all’articolo 3, comma 4, del DL 176/2022;
una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore, quando accoglie l'istanza, propone all'impresa richiedente, all'indirizzo indicato, un piano di rateizzazione recante:
l'ammontare degli importi dovuti;
l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
le date di scadenza di ciascuna rata;
la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
NOTA BENE: Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, l’impresa richiedente è tenuta a esprimere l’adesione, previa presentazione:
del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE;
dell’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
ATTENZIONE: In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di tale importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
Da ultimo, si deve ricordare che l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’art. 1 del DL 176/2022 e all’art. 1 del DL 144/2022. Pertanto, l’istanza di rateizzazione deve contenere anche un’apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire dei suddetti crediti d’imposta per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione.
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