La circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016 indica i termini e le modalità degli adempimenti necessari affinché i contribuenti possano essere riammessi al beneficio della rateazione, di cui all'articolo 13 bis, comma 3, del Dl n.113/2016.
L'Agenzia delle Entrate si rivolge, in particolar modo, a tutti quei contribuenti che risultano decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza oppure in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, che in tal modo possono ottenere un nuovo piano di rateazione.
Il beneficio non viene, invece, riconosciuto per le decadenze riferite alla rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale.
Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
b) la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 20 ottobre 2016,
c) alla data di presentazione dell'istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
Non esistono limitazioni per quanto riguarda i tributi interessati, che pertanto includono la totalità delle imposte erariali.
Se si osservano i suddetti requisiti e si presenta l'istanza nei termini indicati, i contribuenti possono essere riammessi alla rateazione dei loro debiti senza effettuare alcun versamento, a differenza di quanto previsto nella precedente chance (per la riammissione al precedente piano di rateazione occorreva pagare per intero le rate scadute).
I contribuenti interessati possono essere riammessi al beneficio del pagamento rateale solo se presenteranno, entro e non oltre il 20 ottobre prossimo, apposita istanza in carta libera all'Ufficio delle Entrate che ha emesso il provvedimento di rateazione originario.
L'istanza può essere presentata:
direttamente allo sportello
inviata per raccomandata
tramite posta elettronica certificata
Essa deve riportare, oltre ai dati del contribuente, gli estremi dell'atto oggetto del piano originario decaduto ed il numero delle rate trimestrali tramite le quali il contribuente intende estinguere il debito residuo.
Precisa la circolare n. 41/E2016 che il nuovo piano rateale resta collegato all'atto che è stato perfezionato o definito al quale è correlata la precedente rateazione da cui il contribuente è decaduto. Occorre, pertanto, distinguere tra:
a) atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015;
b) atti che si sono perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015.
Infatti, per stabilire il numero massimo di rate del nuovo piano di ammortamento occorre verificare se l'atto della precedente rateazione è stato perfezionato/definito prima o dopo il 22 ottobre 2015.
Questo è il giorno in cui è entrato in vigore il Dlgs 159/2015 (Riforma della riscossione), che sancisce che per somme maggiori di 50mila euro, la durata massima della rateazione è di 12 quote trimestrali se la data di perfezionamento dell’istituto deflattivo originario è anteriore al 22 ottobre 2015; mentre dal 22 ottobre 2015, la durata massima delle rate trimestrali fruibili dal contribuente è elevata a 16.
Ricevuta comunicazione dall'Ufficio relativamente all'accoglimento dell'istanza, il contribuente deve pagare la prima rata entro 60 giorni.
La norma non prevede nulla in ordine alle cause di decadenza da questa nuova rateazione, pertanto restano valide le regole ordinarie.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".