E' portata all'attenzione della Corte di cassazione la questione della competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa per le cause e i procedimenti relativi ai rapporti societari.
Le questioni sulla revoca, ad opera dell’assemblea, dell’incarico ai consiglieri di amministrazione di una Spa, sull'accertamento dell’esistenza o meno della giusta causa, sull'eventuale risarcimento danni e sul pagamento dei compensi sono di competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale.
Così chiarisce la sesta sezione civile della Cassazione che, con l’ordinanza 13956 del 7 luglio 2016, accoglie il ricorso della Spa contro l’ordinanza della sezione specializzata impresa che si dichiarava incompetente in materia, in ragione della natura di lavoro parasubordinato del rapporto dell’amministratore con la società, indicando il Giudice del Lavoro del tribunale come competente.
La Cassazione, nello specifico, ha chiarito che:
“il contratto tipico che lega l’amministratore e la società non è un contratto d’opera ex articolo 2222 Cc, in quanto l’opus di amministrazione che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa”;
“è anche esclusa la ricorrenza in tale rapporto dei caratteri propri del lavoro subordinato, nonché di quelli della c.d. parasubordinazione, stante essenzialmente la non configurabilità dell’attributo di “coordinata” con riguardo ad una attività che, a prescindere dalla struttura individuale o plurisoggettiva dell’organo, non è soggetta ad alcuna forma di eterodirezione”.
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