Ragionieri: nessun rischio di riliquidazione dei trattamenti pensionistici

Pubblicato il 24 ottobre 2009 L’articolo 1, comma 763, della Legge n. 296/06 (Finanziaria per l’anno 2007), allunga a 30 (da 15) il numero minimo di anni durante il quale i bilanci devono garantire la copertura delle prestazioni pensionistiche. Questa dilatazione temporale produce l’effetto di far salvi (determinando, di fatto, una sanatoria con effetti retroattivi) gli atti e i provvedimenti che le Casse di previdenza hanno adottato sino al 31 dicembre del 2006, se approvati dai ministeri vigilanti. Concretamente, chi ha raggiunto i requisiti entro il 21 giugno 2002, si è visto corrispondere, a parità di contributi versati e anzianità assicurativa, un trattamento superiore rispetto a chi è andato in pensione oltre quella data. S’è perciò attivato un contenzioso in primo grado e in appello, basato sulla addotta violazione dell’articolo 3, comma 12, della legge 335/95. Che sostiene che la revisione dei trattamenti delle Casse di previdenza dei professionisti deve avvenire rispettando il principio del pro-rata, il quale ordina sia garantita l’applicazione dei vecchi criteri all’anzianità maturata sino al momento della modifica intervenuta. I ragionieri, invece, non ritengono si corra il rischio di dover riliquidare i trattamenti pensionistici computati sulla base di delibere approvate entro il 31 dicembre 2006. Con l’ordinanza n. 236/2009, dell’8 ottobre, la Consulta ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata intorno alla norma di sanatoria. Motivando così: “una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un’interpretazione in contrasto con i principi costituzionali, ma solo quando non è possibile un’altra conforme agli stessi”. Intanto, la proposta che avanza al ministero del Lavoro da Walter Anedda, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, è un periodo transitorio, valutato in nove anni (pari a quello deciso per l’unificazione degli albi), entro cui accertare la validità delle previsioni di bilancio di ognuno dei due enti. Se ne risultasse un riscontro positivo si procederebbe ad una soluzione condivisa, secondo i progetti; ove, di contro, ne derivassero criticità, si adeguerebbero i conti correggendo i meccanismi previdenziali.
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